Candidati Esterni

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

  1. compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  2. siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  3. siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
  4. abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2024.

Coloro che sono provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, devono sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. L’esame preliminare è previsto anche per le  discipline o parti di esse che non coincidonoi con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima.

La domanda di ammissione deve essere presentata all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Allegati

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo al possesso dei requisiti

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per sostenere l'esame fuori residenza

Dichiarazione di atto di notorietà relativo a domanda tardiva